LE DIFFAMATORIE BUGIE DI LIBERO (18.12.2007)

Secondo l’edizione di oggi di "LIBERO" Gianluca Susta sarebbe tra gli assenteisti del Parlamento Europeo, avendo partecipato a sole "42 sedute" dall’inizio della legislatura.
Il giornale diretto da Feltri prende spunto da un libro del Deputato della "Fiamma Tricolore" Luca Romagnoli per fare la lista dei "buoni" e dei "cattivi" e stilando la graduatoria di "presenzialisti" ed "assenteisti". Peccato che la graduatoria parta dal maggio 2004 (data d’inizio della legislatura), mentre Susta fa parte dell’Europarlamento solo dal maggio 2006.
Da allora il parlamentare biellese ha partecipato a 63 sedute dell’Assemblea plenaria di Strasburgo e Bruxelles su 72 (pari all’87,5%) e a 42 sedute (quelle riportate nella graduatoria stilata da "Libero") su 45 di voto (pari al 93.3.%).
Se questo è assenteismo………
 

PER UN CANTIERE RIFORMISTA IN PIEMONTE: LE PROPOSTE DEL PD

La definizione degli assetti indispensabili al Partito Democratico piemontese per agire e radicarsi sul territorio chiude la difficile ma intensa fase delle primarie e ripropone al centro della nostra attenzione la POLITICA con tutto il carico di incertezza, preoccupazione e difficoltà che quotidianamente la realtà ci riserva.
Questo quadro difficile, virata la "boa" di metà legislatura nel governo della Regione e a poco più di un anno dall’importante appuntamento elettorale amministrativo e politico (europee) del 2009, ci impone di rafforzare il ruolo e la presenza del PD nella realtà piemontese.
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Tante sono le esigenze da soddisfare e molte le priorità; tuttavia – soprattutto in questa fase – occorre evitare lunghi "elenchi di cose da fare" che oggi contraddicono la domanda di efficacia che la gente chiede alla politica e concentrarci sulle "urgenze" che, a volte drammaticamente, abbiamo davanti.
 
La prima urgenza è renderci conto, soprattutto in una realtà come il Piemonte che è ancora una delle realtà produttive più importante del Paese, che l’Ialia sta arrancando rispetto al resto d’Europa in termini di sviluppo e di competitivtà e che la necessità di migliorare le condizioni di reddito – e, quindi, di vita – di larghe fasce della popolazione – può essere pienamente soddisfatta solo se sappiamo "tenere insieme" le esigenze dell’impresa con quelle del lavoro. Una moderna cultura riformista, che guardi con attenzione a quanto avvenuto in Occidente – e in Europa in particolare – in questi 10 anni, non può non rendersi conto che non sono lo Stato o gli enti locali che possono, con interventi assistenziali, generare occupazione e, quindi, reddito in un Paese caratterizzato dal più grande debito pubblico pro capite d’Europa, ma solo la liberazione delle energie e delle intelligenze imprenditoriali che, soprattutto in Piemonte, terra di p.m.i., sono presenti e che devono essere "aiutate" da un sistema pubblico che orienti lo sviluppo, ne crei le indispensabili "cornici" infrastrutturali (materiali e non), ne semplifichi le procedure e ne supporti le esportazioni. Questo quadro, che tende ad allargare la base produttiva del Paese a tutto vantaggio dell’occupazione, deve anche essere accompagnato da politiche fiscali redistributive che diminuiscano le disuguaglianze, in primis quelle che rafforzano il potere d’acquisto dei salari e impediscono o riducono l’accesso alle fonti formative. A tutti i livelli il PD deve operare per favorire la liberazione delle energie produttive, liberalizzando un mercato troppo condizionato da “lacci e lacciuoli”, in un quadro legislativo di assoluta garanzia per il lavoro, per la salute e per l’ambiente, coerente con le esigenze poste alla base della "strategia di Lisbona" che l’Italia stenta ad attuare. Come nel resto del nord Italia la modernizzazione del sistema può aiutare il centrosinistra a “ricucire” un rapporto fiduciario con quelle vaste aree di ceto medio professionale (spesso peraltro chiuso in logiche corporative non condivisibili) e produttivo (ma anche popolari) che si sono riversate sul centro destra, soprattutto nelle province piemontesi. Senza indugi e senza "politiche politicanti" occorre, quindi, agire affinchè sul piano infrastrutturale, urbanistico (la riforma della legge regionale è urgente), della ricerca, dell’istruzione e della formazione professionale (superando alcune delle assurdità contenute nella riforma Moratti), dell’innovazione e dell’internazionalizzazione del sistema si dia attuazione a quanto deciso in questi due anni e mezzo e si decida quel che resta da decidere (V. TAV, terzo valico, completamento Asti-Cuneo, Pedemontana) onde aconsentire al centrosinistra di essere riconosciuto a livello regionale – al contrario di quel che appare a livello nazionale – quale fattore di sviluppo e non di freno.
 
La seconda urgenza è la presa di coscienza, anche a livello regionale, della complessiva inefficacia della politica e delle Istituzioni. Anche in Piemonte occorre por mano a una riforma istituzionale che renda più efficiente, più efficace e meno costosa la politica. Revisione del regolamento consigliare; fissazione a 60 del numero dei Consiglieri; riduzione a poche unità del numero degli Assessori esterni; abolizione del listino a favore dei primi esclusi (in ossequio al principio di "elezione" in luogo di quello di "nomina"); riduzione delle spese per l’attività politica dei gruppi; riduzione della possibilità di assunzioni, consulenze e collaborazioni esterne; reintroduzione a tutti i livelli e nel pieno rispetto del dettato costituzionale di procedure "concorsuali" e non genericamente "selettive" per l’accesso alla Pubblica Amministrazione, sono alcune delle "idee guida" di riforma della politica del PD che deve anche dare il suo contributo al partito nazionale per superare la frammentazione politica e la polarizzazione delle coalizioni sulle estreme, cause principali dell’ingovernabilità italiana, garantendo a tutti il “diritto di tribuna” e senza compromettere il bipolarismo e l’alternanza al Governo di forze diverse, come avviene in tutta Europa.
 
Non esiste nessun “rifomismo del futuro” senza una coraggiosa scelta a favore dei giovani, che sono la terza urgenza.
C’è bisogno di una legislazione che guardi alle loro esigenze nel percorso che dall’adolescenza li porta alla maturità. Formazione, istruzione, ingresso nel mondo del lavoro e stabilizzazione dello stesso, lotta alla precarietà, formazione di una famiglia, paternità e maternità responsabile esigono un quadro legislativo di incoraggiamento sul futuro, anche utilizzando risorse derivanti dalla revisione del sistema previdenziale posto a tutela dei loro genitori che hanno il dovere di comprendere che oggi è loro richiesto un supplemento di sforzo (poi non così gravoso se limitato a un paio d’anni di contributi) per salvaguardare un sistema di garanzie per i figli.
 
La quarta urgenza è – anche qui in Piemonte -  quella di diffondere insieme la "cultura della legalità" e la definizione di una rinnovata "cittadinanza responsabile". Cresce anche nella nostra regione una distorta concezione della sicurezza che si accompagna all’intolleranza, alla paura, alla compressione e misconoscimento del valore della diversità, soprattutto delle minoranze. E’ necessario accompagnare la piena acquisizione nel diritto interno dei principi recentemente affermati nella “Carta europea dei diritti fondamentali” – firmata a Strasburgo ieri l’altro – con la riaffermazione della necessità di una nuova stagione dei doveri, che ponga il rispetto della legge (di una legge “giusta” in quanto rispettosa dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione) quale condizione essenziale della convivenza civile, con quel che ne consegue in termini di politiche inclusive, di lotta all’emarginazione, di eliminazione delle condizioni di abbruttimento, di politiche di riduzione del disagio, di efficacia dell’azione di tutela dell’ordine pubblico, di lotta a tutte le mafie, di efficacia e certezza della pena, di recupero di chi delinque.
 
La quinta urgenza è la difesa del territorio, del paesaggio e dell’ambiente.
La nuova legge urbanistica deve garantire lo sviluppo, favorendo il recupero dei siti industriali dismessi a fini produttivi e terziari rispetto all’utilizzo di altro territorio “libero”, oggi ad uso prevalentemente agricolo e semplificare le procedure di rilascio di concessioni, autorizzazioni e permessi in genere di costruire, ma nel contempo occorre essere rigorosissimi nelle verifiche di compatibilità tra interventi e strumenti di programmazione e di esecuzione nonchè nella tutela delle identità paesaggistiche su cui il Piemonte fonda buona parte del suo sviluppo turistico.
In questo contesto va collocata la necessità che la classe dirigente del PD, soprattutto quella impegnata nelle istituzioni locali, prosegua il lavoro di riqualificazione delle Città e valorizzazione del “nostro” patrimonio culturale su cui si è basato e si baserà ancor più in futuro – se sapremo “coltivare” le nostre eccellenze al di fuori di rivalità e presunte o reali egemonie – lo sviluppo turistico del Piemonte e la sua appetibilità per sempre maggiori eventi di carattere internazionale.
Torino e le Città piemontesi hanno subito, negli ultimi 15 anni, anche grazie alla governabilità garantita dalla legge elettorale comunale e provinciale (che garantisce rappresentanza e governabilità pur essendo a “proporzionale corretto”!) profonde trasfromazioni urbanistiche nonostante la crisi economica che ha messo a dura prova la “tenuta” del Piemonte riducendo le risorse disponibili. Questo impegno di riqualificazione – che deve riguardare tanto le esigenze infrastrutturali dei più importanti “centri servizi” delle Città da collocarsi nelle aree centrali tanto le periferie anche per prevenire devastanti fenomeni di disgregazione urbana e sociale – non si deve interrompere e su queste politiche, che non contemplano il continuo ricatto di minoranze rumorose ma inconsistenti (V. La vicenda del parcheggio in Piazza San Carlo o la polemica sui grattacieli), va misurata la credibilità del PD, la sua capacità di “partito-guida” del centrosinistra, di Torino e del Piemonte e la forza aggregativa del suo programma di governo su cui andranno misurate le prossime alleanze elettorali.
 
Il PD deve anche intensificare la propria azione nelle istituzioni locali e regionali perchè progressivamente il Piemonte aumenti la quantità di energia prodotta da fonti alternative/integrative (solare termico, fotovoltaico, eolico, riciclaggio rifiuti) ai fossili e incentivi la riconversione di aree oggi coltivate a prodotti che subiranno conseguenze negative dalla riforma della PAC in biocarburi in un quadro di programmazione delle esigenze regionali che elimini i localismi e i veti continui su ogni proposta che viene avanzata.
 
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La lista potrebbe allungarsi, ma è opportuno non cadere nell’errore – come ammoniva Aldo Moro – di considerare la politica come “un lungo elenco di cose da fare”!
Per contro va riaffermata l’esigenza di posizionare il Partito in modo non ambiguo accanto a chi in Regione, nelle Province, nelle Città – Torino in primis – e nei Comuni afferma nel quotidiano le politiche e i valori di un Partito Democratico che nella seconda Regione più industrializzata d’Italia e in una tra le più avanzate d’Europa, vuole “guradare al futuro” anche rompendo con alcuni “tabù” delle nostre storie di provenienza.
Oggi è doveroso – non solo possibile! – per un PD che voglia essere protagonista di una stagione nuova anche a livello europeo e mondiale (e i 3,5 milioni di partecipanti alle primarie – fenomeno unico! – ci incoraggiano in tal senso), ricomponendo le famiglie riformiste in una rinnovata “Alleanza di progresso” che vada oltre i confini delle attuali famiglie europee, socialisti compresi, assumersi la responsabilità di spiegare ai cittadini italiani che il mondo nuovo che viviamo richiedono risposte che il vecchio bagaglio culturale, politico ed ideologiche della sinistra da solo non è più in grado di dare.
Concetti che possono apparire di “destra” come “liberalizzazioni”, “privatizzazioni”, “sicurezza”, “sussidiarietà”, “legalità” diventano concetti RIFORMISTI se mirano a tutelare i deboli, dar lavoro ai giovani, sviluppare le comunità intermedie e le formazioni sociali, distribuire il reddito, aprire la concorrenza nel rispetto delle regole, dare certezza al diritto, ecc., con un unico progetto – nuovo perchè antico! – che è quello di coniugare LIBERTA’, EGUAGLIANZA E GIUSTIZIA SOCIALE per un’Europa sempre più integrata e per un mondo multilaterale, unica vera garanzia di PACE contro ogni imperialismo vecchio e nuovo.
 
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Questo “CANTIERE RIFORMISTA” piemontese richiede un partito unito nella sua pluralità non comprimibile con unanimismi di facciata; organizzato e flessibile; aperto e partecipato.
Dal punto di vista della strutturazione del partito occorre che dal livello regionale giunga un input preciso volto a favorire la più ampia capillarizzazione territoriale
dei circoli e il coinvolgimento in essi del "popolo delle primarie" per rafforzarne la partecipazione e trasformarla via via in vera e propria adesione.
Occorre anche – magari "forzando" le indicazioni nazionali – favorire la creazione di circoli nei luoghi di aggregazione facendo concorrere alla vita del partito persone la cui organizzazione di vita non consente una partecipazione basata solo sul livello territoriale (universitari, lavoratori "fuori le mura", ecc.).
Occorre anche pensare alla possibilità di "federare" al PD associazioni, circoli ricreativi e culturali, club, fondazioni che abbiano scopi compatibili con la "carta dei valori" del PD stesso.
Occorre che il metodo delle primarie sia utilizzato sempre per le elezioni  di Sindaci, Presidenti di Provincia e di Regione nonchè per elezioni “uninominali” a tutti i livelli.
Occorre che l’eventuale indicazione nelle liste perelezioni proporzionali sia comunque  partecipata da aderenti e simpatizzanti.
Occorre favorire il più possibile l’autofinanziamento del partito dando anche una chiara indicazione a livello nazionale per una riduzione del finanziamento pubblico dei partiti.
Al Segretario regionale nonchè alla segreteria esecutiva, all’Ufficio politico e all’Organismo collegiale a cui compete dare gli indirizzi sulle scelte di fondo del PD in Piemonte il compito di elaborare le proposte per recepire le indicazioni contenute in questo documento, proposte che dovranno essere sottoposte nuovamente all’Assemblea entro fine gennaio per la loro discussione ed approvazione.

LIBERALIZZAZIONE DEL TESSILE CINESE

 

A partire dal 1 gennaio 2008 verranno meno le misure restrittive all’import di tessile cinese imposte dall’UE nel 2005 a seguito del protocollo di intesa siglato nel 2005.
In vista di questa scadenza il Parlamento europeo ha oggi approvato una risoluzione per chiedere di continuare a vigilare a tutela del settore tessile europeo.
L’eurodeputato piemontese Gianluca SUSTA, Capogruppo dell’ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici europei) nella Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, ha sollecitato la Commissione europea a “non abbassare la guardia anche dopo il 1° gennaio 2008. La scadenza delle misure restrittive e la conseguente apertura del mercato non significa che i rischi di una nuova invasione di prodotti tessili cinesi sia stata definitivamente scongiurata. Non a caso gli Stati Uniti continueranno a mantenere in vigore le restrizioni adottate fino al gennaio 2009”.
“I sistemi di controllo bilaterale concordati con la Cina – ha aggiunto – non si devono sostituire ai doveri di vigilanza dell’Esecutivo europeo, il quale, se necessario, dovrà attivare senza indugio gli strumenti di salvaguardia previsti dal WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio)”.
“Quello tessile – ha insistito Gianluca SUSTA – è un settore che impiega in Europa milioni di lavoratori. L’UE è il secondo più grande esportatore al mondo, in particolare nelle PMI. In Europa e soprattutto in Italia sono molte le industrie tessili che producono beni ad alto contenuto tecnologico e di altissima qualità, tra i più competitivi a livello mondiale. L’UE deve quindi battersi per proteggere queste imprese dalla concorrenza sleale dovuta alla contraffazione e alla pirateria (70% di tutti i beni contraffatti entra nel mercato dalla Cina).
Inoltre è indispensabile che il Consiglio adotti finalmente il regolamento sul made in a tutela della qualità del prodotto e dei consumatori”.

On. Gianluca SUSTA
Deputato al PE
 Partito Democratico – Gruppo ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici Europei)

RIFORMA DEL VINO

Il Parlamento Europeo ha approvato la riforma del vino. I deputati del Partito Democratico si sono astenuti perché non è stata accolta la proposta di vietare lo zuccheraggio per aumentare la gradazione, che favorisce i vini dei Paesi del nord Europa. Tra gli astenuti anche l’eurodeputato Gianluca SUSTA, Capogruppo dell’ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici europei) nella Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, “relatore ombra” in Commissione dove ha evidenziato la necessità di vietare l’uso del mosto extraeuropeo, divieto poi inserito nel testo finale.
“Il lavoro preparatorio di questi giorni ha dimostrato che oggi non c’erano le condizioni per migliorare in Parlamento questa riforma sulla pratica dello zuccheraggio. Il Partito Democratico ha ribadito la propria ferma contrarietà allo zuccheraggio del ‘vino’ e si è battuto perché al consumatore fosse garantita la massima trasparenza indicando in etichetta l’eventuale presenza di zuccheri aggiunti.  Purtroppo, nessuno degli emendamenti presentati a tutela dei consumatori e da noi sostenuti è stato approvato dall’Aula.
Ci siamo adoperati con successo per migliorare le parti relative ai limiti allo sradicamento, alle norme sulla denominazione d’origine, agli incentivi comunitari al sostegno all’utilizzo di mosti, al divieto all’impiego dei mosti extraeuropei, al supporto alla promozione del vino sul mercato interno e al rafforzamento delle misure gestite direttamente dagli Stati membri.
Tuttavia il voto della maggioranza del Parlamento a favore dello zuccheraggio e contro la sua indicazione in etichetta ci ha portato ad una astensione critica sul voto finale con l’obiettivo di inviare al Consiglio dei Ministri UE un messaggio volto a consolidare i punti positivi e, nello stesso tempo, a perseguire in tema di zuccheraggio, aiuto ai mosti e trasparenza dell’etichettatura un accordo più avanzato in nome di principi generali come la qualità e la tracciabilità”.

On. Gianluca SUSTA
Deputato al PE
 Partito Democratico – Gruppo ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici Europei)

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALIDELL’UNIONE EUROPEA
(2000/C 364/01)

 

PROCLAMAZIONE SOLENNE

 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso.

Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.
PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

 

CAPO I

DIGNITÀ

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all’integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
. il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
. il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione dellepersone,
. il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
. il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

18.12.2000
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/9
CAPO II

LIBERTÀ

Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e dellesue comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuoha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include lalibertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinanol’esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d’informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadinidell’Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all’istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestareservizi in qualunque Stato membro.

18.12.2000
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/11
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.

Articolo 16

Libertà d’impresa

È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità . Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

C 364/12
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000
CAPO III

UGUAGLIANZA

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, ilpatrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggispecifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

18.12.2000
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/13
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25

Diritti degli anziani

L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e dipartecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26

Inserimento dei disabili

L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

CAPO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo 27

Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la  consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni  e prassi nazionali.

Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in  cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la  salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di  maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi  sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni  conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazionie prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle  condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36
Accesso ai servizi d’interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37

Tutela dell’ambiente

Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

CAPO V
CITTADINANZA

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeonello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
. il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
. il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
. l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42
Diritto d’accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale inuno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell’Unione casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli  Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che  istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di   uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI
GIUSTIZIA

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve,occorre applicare quest’ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o diun’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 52

Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54
Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

 

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

TRATTATO DI LISBONA

Domani, 13 dicembre 2007, verrà firmato a Lisbona, il Trattato che modifica il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Potete trovare il testo nel seguente sito:

 

http://www.europa.eu/reform_treaty/index_it.htm

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